STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “STRINGHE COLORATE
VARESE”
Costituzione -
Denominazione - Sede
Art. 1. E' costituita
con Sede in Laveno Mombello, Via Molinetto 44, l'Associazione di Volontariato
denominata "Stringhe Colorate Varese” in conformità al dettato della Legge
266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di
Volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro
Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata
ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta
solo con la delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
L'Organizzazione eredita il patrimonio di conoscenza ed intervento dell’Associazione
“ !Ridere per Vivere – Lombardia! “ nata a Como e già attiva dal 2002, poi
denominata “Stringhe Colorate” nel 2007. Le due associazioni sono legate nella
condivisione delle finalità statutarie e collaborano mediante i due Consigli
Direttivi per il raggiungimento degli obiettivi.
Art. 2. L’ Associazione
“Stringhe Colorate”, più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai
principi di solidarietà e trasparenza, non ha scopo di lucro e persegue,
nell’ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e
sopprimere sedi operative e sezioni staccate, con la possibilità di allargare
il proprio ambito territoriale anche all’estero.
Finalità e attività
Art. 3. L'Associazione persegue il fine di umanizzare le strutture ospedaliere e le
strutture socio-sanitarie attraverso la figura del clown sociale, della sua
sensibilità e della sua comunicazione empatica.
L’Associazione, inoltre, si propone:
-
Il sostegno dei processi di sviluppo del benessere
sociale e interazione culturale;
- L’attivazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo
fondate sul principio di sussidiarietà e di reciprocità, in quanto mirate a
valorizzare le rispettive peculiarità dei popoli e delle comunità locali.
-
Lo studio, la ricerca, la sperimentazione, la
divulgazione e l’applicazione di attività socio-sanitario-culturali,
finalizzate alla migliore conoscenza di se stessi, al trattamento ed alla cura
di disagi e malattie fisiche, e/o psicologiche con un’attenzione specifica allo
sviluppo di comunità come metodologia di crescita sociale.
-
Lo studio e la promozione della creatività individuale e
sociale intesa come leva che ha lo scopo di valorizzare i talenti delle persone
contribuendo a diffondere la cultura artistica come stimolo di crescita delle
comunità.
-
Lo studio e la promozione della comunicazione efficace e
non violenta e della gestione creativa dei conflitti attraverso iniziative
formative, eventi e progetti che prevedano un lavoro sulla persona, sul corpo
come mezzo di comunicazione. Si potranno organizzare ad esempio corsi
sull’espressività e iniziative mirate al coinvolgimento attivo delle comunità
locali come il teatro sociale.
-
La valorizzazione del gruppo come nucleo di promozione
del benessere, dell’emancipazione e della pari dignità delle persone. Si
potranno organizzare percorsi formativi sulla conduzione e gestione dei gruppi
sia come proposta di convivialità sia come proposta di crescita personale e
sociale.
Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti
attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:
- attività presso plessi ospedalieri ed altre strutture
socio-sanitarie e presso strutture pubbliche e private (case circondariali,
case famiglia, etc) ;
- sensibilizzazione,
formazione e informazione in merito alla figura del clown sociale (istituzione
dell’Accademia del Buonumore);
- ricerca e sviluppo di
nuove sperimentazioni del clown sociale;
-
promozione e sostegno di progetti di solidarietà e
sviluppo in Italia e all’ estero;
-
corsi di formazione, stage e seminari per i propri soci,
per operatori del sociale e del settore pubblico e privato e per la
cittadinanza;
- ogni altra
attività utile e consentita.
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione
potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e
metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del
conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte
occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo
ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività
commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Soci
Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che
abbiano compiuto il 18° anno di età; si
possono anche prevedere che via siano soci minori d’età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal
genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci e condividendone
gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a
disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento
della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa
annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Art. 6 bis. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a. fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione
sottoscrivendo l'atto costitutivo;
b. volontari: sono coloro che, condividendo le
finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le
proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative e si impegno
nel rispetto del codice deontologico del clown sociale
c. onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione
deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su
proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi
contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Art. 7. La domanda di
ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo per mail. Il
Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione
dell’aspirante.
Art. 8. Il rigetto
della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto via mail
all'interessato specificandone i motivi.
Dirittti e doveri dei soci
Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le
attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto
alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro
comunemente concordato.
Essi hanno,
inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni,
dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far
rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Tutte le
prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle
spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo .
Art. 10. La qualità di socio si perde:
a)
per morte;
b)
per morosità nel pagamento della quota associativa;
c)
dietro presentazione di dimissioni scritte;
d)
per esclusione;
e)
non rispetto del codice deontologico del clown sociale .
Perdono la
qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di
indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione
di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione
si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità
di soci nei casi a), b), c) ed e) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre
in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere
ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di
esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di
sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro
contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto
di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle
iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 12. Sono organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea dei soci;
b)
il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche
sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono
alcun emolumento o remunerazione, ma solo
rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente
autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Assemblea dei soci
Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i
soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno
una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per
l’approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga
necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da
almeno un decimo degli associati. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo
si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed
il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno
successivo alla prima.
Le Assemblee,
sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di mail a tutti
i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo
dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di
convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione e l’ordine
del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e
straordinaria.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la
presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da
conferirsi ad altro aderente, mentre in
seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.
Le deliberazioni
dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le
votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle
cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni
sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del
dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario
dell’Assemblea.
Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
·
discute ed approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
·
definisce il programma generale annuale di attività;
·
procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche
elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
·
determina l’ammontare delle quote associative e il
termine ultimo per il loro versamento;
·
discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti
dal Consiglio Direttivo per il
funzionamento dell’Associazione;
·
delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
·
decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
·
discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine
del Giorno.
Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello
Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del
patrimonio.
Per le modifiche
statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti
degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo
scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea
straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Consiglio Direttivo
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 6 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica
3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni
volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta
da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di mail
almeno 15 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono
valide quando vi interviene la
maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque
riguardanti le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo
necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato
per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
·
elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
·
elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo
revoca;
·
nomina il tesoriere e il segretario;
·
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
·
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
·
predispone all’Assemblea il programma annuale di
attività;
·
presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la
relazione, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da
cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per
capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
·
conferisce procure generali e speciali;
·
assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro
fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
·
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento
dell’Associazione e degli organi sociali;
·
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di
nuovi soci;
·
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati
dal Presidente;
·
delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art.
10.
Art. 22.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o
più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla
graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni
suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione
ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a
rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di
nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare
parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o
impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di
oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla
ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati
motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente
il Presidente.
Il Segretario
Art. 23/bis. Il Segretario è il responsabile della redazione dei
verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi
libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 24. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Art. 25. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a)
quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b)
contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi
internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti;
c)
donazioni e lasciti testamentari;
d)
rimborsi derivanti da convenzioni;
e)
entrate derivanti da eventuali attività commerciali e
produttive marginali;
f)
ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione
nei limiti della legislazione di riferimento.
Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:
a)
beni immobili e mobili;
b)
azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c)
donazioni, lasciti o successioni;
d)
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 27. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le
leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali
sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la
sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 28. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso
dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del
presente statuto.
In caso di
scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà
devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo
settore.
In nessun caso
possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 29. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.