Statuto


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “STRINGHE COLORATE VARESE” 


Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Laveno Mombello, Via Molinetto 44, l'Associazione di Volontariato denominata "Stringhe Colorate Varese” in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
L'Organizzazione eredita il patrimonio di conoscenza ed intervento dell’Associazione “ !Ridere per Vivere – Lombardia! “ nata a Como e già attiva dal 2002, poi denominata “Stringhe Colorate” nel 2007. Le due associazioni sono legate nella condivisione delle finalità statutarie e collaborano mediante i due Consigli Direttivi per il raggiungimento degli obiettivi.
Art. 2. L’ Associazione “Stringhe Colorate”, più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi di solidarietà e trasparenza, non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, con la possibilità di allargare il proprio ambito territoriale anche all’estero. 

Finalità e attività

Art. 3.  L'Associazione persegue il fine di umanizzare le strutture ospedaliere e le strutture socio-sanitarie attraverso la figura del clown sociale, della sua sensibilità e della sua comunicazione empatica.
L’Associazione, inoltre, si propone:
-  Il sostegno dei processi di sviluppo del benessere sociale e interazione culturale;
-  L’attivazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo fondate sul principio di sussidiarietà e di reciprocità, in quanto mirate a valorizzare le rispettive peculiarità dei popoli e delle comunità locali.
-  Lo studio, la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e l’applicazione di attività socio-sanitario-culturali, finalizzate alla migliore conoscenza di se stessi, al trattamento ed alla cura di disagi e malattie fisiche, e/o psicologiche con un’attenzione specifica allo sviluppo di comunità come metodologia di crescita sociale.
-  Lo studio e la promozione della creatività individuale e sociale intesa come leva che ha lo scopo di valorizzare i talenti delle persone contribuendo a diffondere la cultura artistica come stimolo di crescita delle comunità.
-  Lo studio e la promozione della comunicazione efficace e non violenta e della gestione creativa dei conflitti attraverso iniziative formative, eventi e progetti che prevedano un lavoro sulla persona, sul corpo come mezzo di comunicazione. Si potranno organizzare ad esempio corsi sull’espressività e iniziative mirate al coinvolgimento attivo delle comunità locali come il teatro sociale.
-  La valorizzazione del gruppo come nucleo di promozione del benessere, dell’emancipazione e della pari dignità delle persone. Si potranno organizzare percorsi formativi sulla conduzione e gestione dei gruppi sia come proposta di convivialità sia come proposta di crescita personale e sociale.

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:
-  attività  presso plessi ospedalieri ed altre strutture socio-sanitarie e presso strutture pubbliche e private (case circondariali, case famiglia, etc) ;
-  sensibilizzazione, formazione e informazione in merito alla figura del clown sociale (istituzione dell’Accademia del Buonumore);
-  ricerca e sviluppo di nuove sperimentazioni del clown sociale;
-  promozione e sostegno di progetti di solidarietà e sviluppo in Italia e all’ estero;
-  corsi di formazione, stage e seminari per i propri soci, per operatori del sociale e del settore pubblico e privato e per la cittadinanza;
-  ogni altra attività utile e consentita.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

  Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età;  si possono anche prevedere che via siano soci minori d’età. In questo caso  il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Art. 6 bis. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a.  fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
b.  volontari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative e si impegno nel rispetto del codice deontologico del clown sociale
c.  onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Art. 7.  La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo per mail. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto via mail all'interessato specificandone i motivi. 

Dirittti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci  hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo .
Art. 10. La qualità di socio si perde:
a)    per morte;
b)    per morosità nel pagamento della quota associativa;
c)     dietro presentazione di dimissioni scritte;
d)    per esclusione;
e)    non rispetto del codice deontologico del clown sociale .
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità di soci nei casi a), b), c) ed e) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per  fare ricorso all’Assemblea.
Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive


Art. 12. Sono organi dell’Associazione:
a)    l’Assemblea dei soci;
b)    il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo  rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 

Assemblea dei soci


Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre  in seconda convocazione è valida la deliberazione presa  qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
·         discute ed approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
·         definisce il programma generale annuale di attività;
·         procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
·         determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
·         discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo  per il funzionamento dell’Associazione;
·         delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
·         decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
·         discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 6 membri,  nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di mail almeno 15 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene  la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti  le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
·         elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
·         elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
·         nomina il tesoriere e il segretario;
·         attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
·         cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
·         predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
·         presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
·         conferisce procure generali e speciali;
·         assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
·         propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
·         riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; 
·         ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
·         delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.
Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. 

Il  Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.


Il Segretario

Art. 23/bis. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 24. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno.
Art. 25. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a)    quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b)    contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c)     donazioni e lasciti testamentari;
d)    rimborsi derivanti da convenzioni;
e)    entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
f)     ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.
Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:
a)    beni immobili e mobili;
b)    azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c)     donazioni, lasciti o successioni;
d)    altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 27. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

 

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni


Art. 28. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

 

Norma finale


Art. 29. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia.